Art. 126 fallimentoConcordato nel caso di numerosi creditori

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Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art126 · fonte su Normattiva