Art. 126 fallimento — Concordato nel caso di numerosi creditori
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Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva