Art. 126 fallimento — Concordato nel caso di numerosi creditori
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva