Art. 128 fallimento — Approvazione del concordato
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Il concordato e' approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengone consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva