Art. 130 fallimento — Efficacia del decreto
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Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validita' del concordato, esamina il merito delle proposte e la serieta' delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalita' per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore. La sentenza e' pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17. Essa e' provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non e' passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva