Art. 141
Nuova proposta di concordato
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva