Art. 148
Fallimento della societa' e dei soci
Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva