Art. 154
Concordato particolare del socio
Nel fallimento di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva