Art. 170
Scritture contabili
Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva