Art. 175 fallimento — Discussione della proposta di concordato
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Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. ((La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto)).50 Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
50Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 21 agosto 2015 · versione 52 su Normattiva