Art. 177 fallimento — Maggioranza per l'approvazione del concordato
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Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalita' dei crediti ammessi al voto. I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale purche' non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e accessori. Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o e' posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito. Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva