Art. 180 fallimento — Giudizio di omologazione
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Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a se' non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza. I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi. Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato. Il debitore, anche se non costituito, puo' presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice. Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva