Art. 181 fallimento — Chiusura della procedura
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Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' del concordato e la regolarita' della procedura, deve valutare:
- 1)la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attivita' esistenti e all'efficienza dell'impresa;
- 2)se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
- 3)se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
- 4)se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, e' meritevole del concordato. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresi' le modalita' per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva