Art. 185 fallimento — Esecuzione del concordato
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Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 21 agosto 2015 · versione 0 su Normattiva