Art. 197 fallimento — Provvedimento di liquidazione
Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva