Art. 1045 c.nav. — Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura
[1]La sentenza, a cura della cancelleria, e' portata a conoscenza dell'istante e dei creditori indicati nello elenco di cui all'articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e' altresi' trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]L'ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione dell'aeromobile, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva