Art. 199 fallimentoResponsabilita' del commissario liquidatore

Il commissario liquidatore e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art199 · fonte su Normattiva