Art. 37 fallimento — Revoca del curatore
Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. ((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.)) ((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva