Art. 211 fallimentoSocietà con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

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Nella liquidazione di una societa' con responsabilita' sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, puo' chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passivita'. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art211 · fonte su Normattiva