Art. 262 fallimento — Iscrizione nel registro delle imprese
Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro. Tuttavia i provvedimenti relativi alle societa', per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva