Art. 266 fallimento — Disposizioni abrogate
[1]Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
[3]Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva