Art. 27
Nomina del curatore
((Il curatore e' nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153
1Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva