Art. 29
Accettazione del curatore
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, ((far pervenire)) al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva