Art. 31 fallimento — Gestione della procedura
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Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva