Art. 31 fallimentoGestione della procedura

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Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art31 · fonte su Normattiva