Art. 34 fallimento — Deposito delle somme riscosse
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Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. Se e' prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato puo' ordinare che le disponibilita' liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva