Art. 38 fallimento — Responsabilita' del curatore
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Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva