Art. 41 fallimentoFunzioni del comitato

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Il comitato puo' essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art41 · fonte su Normattiva