Art. 41 fallimento — Funzioni del comitato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Il comitato puo' essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva