Art. 45 fallimento — Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva