Art. 47
Alimenti al fallito e alla famiglia
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, ((...)) puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva