Art. 5 fallimento
Stato d'insolvenza
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva