Art. 58
Obbligazioni e titoli di debito
I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva