Art. 61 fallimentoCreditore di piu' coobbligati solidali

Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art61 · fonte su Normattiva