Art. 61 fallimento — Creditore di piu' coobbligati solidali
Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva