Art. 63 fallimento — Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva