Art. 65
Pagamenti
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 64
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180
64Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".
Testo vigente dal 16 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 69 su Normattiva