Art. 73 fallimento — Vendita con riserva di proprieta
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In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Nella vendita a rate con riserva della proprieta' il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva