Art. 77 fallimentoAssociazione in partecipazione

L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo carico. ((L'associato)) e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art. 150.

Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art77 · fonte su Normattiva