Art. 77 fallimento — Associazione in partecipazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo carico. Egli e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art. 150.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva