Art. 79 fallimento — Contratto di affitto d'azienda
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu' in suo possesso ((dal giorno della dichiarazione di fallimento)) e il curatore non puo' riprenderle, l'avente diritto puo' far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. Se il possesso della cosa e' cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto puo' chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa ((e il credito e' regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).)). Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva