Art. 80 fallimento — Contratto di locazione di immobili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo e' regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva