Art. 87-bis fallimentoInventario su altri beni

In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario. Sono inventariati i beni di proprieta' del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.

Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art87bis · fonte su Normattiva