Art. 88 fallimentoPresa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

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Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia annotato nei pubblici registri.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art88 · fonte su Normattiva