Art. 89 fallimento — Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio
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((Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.)) Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva