Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Insolvenza dell’imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento - Deroga al principio della domanda - Prospettato contrasto con il principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione.
La norma di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento al principio costituzionale dell'imparzialità-terzietà del giudice, in quanto prevede che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento anziché al pubblico ministero presso detto tribunale – si sottrae alla censura d'incostituzionalità. Non è, infatti, revocabile in dubbio che in questa ipotesi si è in presenza di una 'notitia decoctionis' non soltanto formalizzata ma acquisita 'ab externo', sicché è escluso in radice che il tribunale, chiamato ad accertare con pienezza di poteri l'esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice, investito come tale di un procedimento giurisdizionale, si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente la veste di attore. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Fallimento - Azione fallimentare - Esercizio d’ufficio del tribunale - Obbligo del giudice di riferire al tribunale competente, anziché al pubblico ministero, in caso di insolvenza dell’imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Prospettato contrasto con i principî di imparzialità e terzietà del giudice - Questione sollevata in difetto di un “giudizio” - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore. - Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art8 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 6 Legge fallimentare
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.