Art. 96 fallimento — Formazione ed esecutivita' dello stato passivo
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Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, e' esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa. Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonche' dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Il giudice ha in ogni caso facolta' di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva