Art. 97
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva