Art. 32Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni

I consigli dell'ordine composti da nove o piu' membri possono svolgere la propria attivita' mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validita' delle deliberazioni. Il funzionamento delle commissioni e' disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento puo' prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art32 · fonte su Normattiva