Art. 25
Organi del Circolo
Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. ((Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attivita' del Circolo.)) Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 449. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 27, il direttore assicura:
- a)la corretta applicazione della normativa;
- b)l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c)il regolare svolgimento di tutte le attivita' del Circolo;
- d)la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del ((Capo di stato maggiore)) della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto:
- a)il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio;
- b)un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- c)tre ufficiali generali o grado corrispondente, rispettivamente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, designati consiglieri dai rispettivi Capi di stato maggiore;
- d)un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- e)un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza;
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva