Art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)) 34
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 12 giugno 2026, n. 100
34Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 12 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva