Art. 48Disciplina transitoria per la pratica professionale

Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Testo vigente dal 18 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art48 · fonte su Normattiva