Art. 43Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 15 Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

  • a)le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
  • b)i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
  • c)la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
  • d)le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41

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Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea".

Testo vigente dal 7 giugno 2020, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art43 · fonte su Normattiva