Art. 52Contenuto della decisione

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

  • a)il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
  • b)il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
  • c)l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art52 · fonte su Normattiva